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Split Payment

L’entrata in vigore della norma in oggetto, ha portato ad una sostanziale modifica del Dpr n. 633/1972 in materia di IVA, introducendo ex novo l’articolo 17- ter.

Secondo tale nuova formulazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, (prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto), l’imposta viene versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati dall’apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Tale disposizione implica che il fornitore continuerà ad esporre l’IVA in fattura, ma l’Amministrazione pubblica non procederà a saldare il relativo importo in quanto trattenuto e versato direttamente all’Erario.

Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, si invitano tutti i fornitori di questo Comune ad aggiungere alle proprie fatture la seguente dicitura:

“Scissione dei pagamenti – Art. 17 – ter del Dpr n. 633/1972”.

E’ doveroso precisare che tale nuovo principio non viene applicato ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o alle fatture emesse in regime di reverse charge.

Per l’Ente, l’esigibilità dell’IVA rimarrà comunque stabilità al momento del pagamento della fattura, mentre per il fornitore non è più applicabile il regime iva ad esigibilità differita.